La legge italiana stabilisce che “lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità” e aggiunge che tale disposizione “vale anche per le persone giuridiche straniere”.
La verifica delle condizioni di reciprocità è un importante elemento da tenere presente per chi voglia stabilirsi in Italia, anche in vista di un’attività economica, in particolare se cittadino di uno Stato extra-Ue.
- Per quanto riguarda gli acquisti immobiliari e/o partecipazione societaria sono dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità:
- le persone fisiche titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e motivi familiari
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
- i cittadini dei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
- gli apolidi (che risultino regolarmente residenti in territorio italiano da almeno 3 anni)
- i rifugiati (che risultino regolarmente residenti in territorio italiano da almeno 3 anni)
Se invece lo straniero è:
- persona fisica priva di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e motivi familiari; persona fisica non citata nell’elenco precedente
- persona giuridica straniera (associazione, fondazione, società)
si procede in due modi:
- nel caso sia cittadino di un Paese con il quale vige con l’Italia un accordo in materia di diritti civili, non si procede alla verifica delle condizioni di reciprocità per le materie disciplinate dall’accordo stesso
- nel caso in cui sia cittadino di un Paese che non ha concluso accordi in materia di diritti civili, il Servizio del Contenzioso diplomatico e dei Trattati fornisce i suoi pareri in materia di diritti civili agli Uffici Pubblici ed ai notai (tali pareri negli ultimi anni hanno riguardato anche la costituzione e partecipazione societaria).
Il Ministero degli Esteri aggiorna periodicamente le schede di Paesi con cui sono vigenti accordi: la loro consultazione è di primaria importanza per la verifica delle condizioni di reciprocità in molteplici materie.
Fonte: Ministero degli Esteri